ristrutturazione casa

Interventi di ristrutturazione edilizia, cosa fare?

Bon Arpi arredamenti in collaborazione con l’arch. Bissacco si occupa di coordinare interventi di ristrutturazione a Padova.

In questo articolo troverete un utile vademecum.

Per procedere a realizzare regolarmente nella propria casa (quindi edilizia residenziale) lavori edilizi è necessario presentare, a seconda di quali interventi si intende realizzare, una pratica edilizia al Comune di appartenenza.

Interessante è prendere in considerazione la possibilità di intervenire nelle proprie abitazioni per eseguire delle migliorie anche per l’opportunità di rientrare nel bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% delle spese effettuate.

In aggiunta potrai usufruire anche del Bonus mobili per un imponibile massimo di 10.000 € con detrazione al 50% in 10 anni.

Infatti i lavori di manutenzione ordinaria, per cui non serve alcun permesso, non rientrano nei bonus fiscali. Interventi di manutenzione ordinaria sono, per esempio, le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.

Sono invece compresi nelle agevolazioni i lavori che richiedono la comunicazione di inizio lavori e quella di inizio lavori asseverata.

Per un completo elenco dei lavori detraibili è possibile consultare il sito ufficiale dell’ Agenzia delle Entrate.

 

Di seguito si cercherà di spiegare, brevemente, le possibili pratiche edilizie, in ordine di “complessità”, infatti a seconda del tipo di intervento che si vuole realizzare si dovrà presentare una CILA, SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE o DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE.

 

CILA

La CILA ( Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato l’Art.6 del Testo Unico dell’edilizia. (DPR 380/01).

E’ uno strumento normativo finalizzato a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. (art. 6 comma 1 lettera a del DPR 380).

A differenza della DIA , con cui non era possibile iniziare i lavori prima di 30 gg, la CILA permette di iniziare immediatamente.

La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile e deve essere correlata da relazione tecnica asseverata da un tecnico, quale architetto, ingegnere, geometra o perito industriale.

LA CILA non prevede il pagamento di oneri concessori, solo diritti di segreteria, che variano a seconda dei Comuni. Oltre alle spese dei diritti bisogna prevedere la parcella del tecnico. Tale parcella e l’importo dei lavori, se rientranti tra quelli agevolabili, possono essere detratti del 50% e del 65%.

 

SCIA

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una sorta di evoluzione della CILA. Con la SCIA, come per la CILA, occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la bontà del lavoro. Vanno, inoltre, indicate le seguenti informazioni: il nome dell’impresa che effettua i lavori, non è previsto il pagamento di oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente, il giorno stesso in cui si presenta la pratica (il Comune può, però, bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica).

I lavori realizzabili con la Scia sono:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
  • le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

 

PERMESSO DI COSTRUIRE

Con il Permesso di Costruire si possono realizzare interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d’uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Denuncia di inizio attività (Dia alternativa al permesso di costruire).

 

DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE-EDILIZIA RESIDENZIALE

In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati, mediante DIA (Denuncia Inizio Attività Alternativa al permesso di costruire) alcuni interventi edilizi di consistenza maggiore rispetto a quelli soggetti a SCIA , come previsto dall’art. 22 comma 3 del DPR 380/2001.

 

 

Qui Alcune delle opere realizzate

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